
Il Premier nel suo discorso alla nazione e nel nuovo Decreto ha parlato più volte di congiunti. Cogliamo dunque l’occasione per affrontare in questo articolo la controversa questione dell’annullamento viaggio di nozze causa coronavirus. In Italia e non solo, primavera ed estate sono le stagioni privilegiate per la celebrazione dei matrimoni. Nel corso del 2019 molti fidanzati, tra i preparativi, hanno effettuato la prenotazione della luna di miele programmando la partenza il più delle volte a ridosso della data del grande evento. Pertanto tra maggio e settembre 2020 partiranno… dovrebbero partire… o forse sarebbero dovuti partire… un numero considerevole di promessi sposi, ossia congiunti per eccellenza. Viaggio annullato. Bel problema!
Andiamo come sempre per gradi cercando di definire l’oggetto con cui abbiamo a che fare. A questo proposito il dizionario ci aiuta definendo la “luna di miele” come “viaggio di nozze”. Ai più sembrerà poco, ma non è così. Il sintagma nominale “viaggio di nozze” è composto infatti dal nome “viaggio” e dalla determinazione “di nozze”.
Nell’articolo precedente abbiamo approfondito i significati della parola “viaggio” dal punto di vista linguistico e giuridico. Lo schema seguente, se pur in maniera riduttiva e non proprio ortodossa, riporta le tre macro categorie di viaggio.
Se è chiaro che il più delle volte la luna di miele si esplica in uno o più voli (trasferimenti) e uno o più soggiorni in una o più destinazioni, è altrettanto evidente che questa tipologia di viaggio costituisce un pacchetto. Torna utile allora rifarci nuovamente al Codice del Turismo che definisce “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza.
La norma puntualizza altresì che “l’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto”.
In parole povere se l’annullamento è disposto dall’organizzatore, questi è tenuto quanto meno a rimborsare il cliente restituendogli la somma versata (acconto o saldo) e in più, in alcuni casi, dovrà persino risarcire il danno arrecato al cliente.
Stando così le cose, tutti i futuri sposi a cui è stata notificata la cancellazione della partenza “causa coronavirus” (utilizzeremo questa espressione per sintesi e semplificazione) riceveranno a titolo di rimborso la somma versata come acconto o saldo. Purtroppo però le circostanze eccezionali provocate dalla pandemia hanno richiesto misure altrettanto eccezionali. Una di queste è il DL 9 del 2 marzo 2020 secondo cui all’art 28:
“L’organizzatore puo’ offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita’ equivalente o superiore, puo’ procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo’ emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”
Ancora una volta, riducendo il tutto ai minimi termini, comprendiamo che il rimborso del viaggio di nozze potrà essere di due tipi e a discrezione dell’organizzatore: restituzione della somma pagata o voucher.
In questa sede non entreremo nel merito di quanto e se sia giusto concedere questa facoltà al tour operator poiché la complessità dell’argomento meriterebbe una trattazione dedicata. D’altro canto però non possiamo limitarci a “questo dice la legge” visto e considerato che l’oggetto dell’argomento, come dimostrato nei paragrafi precedenti, non è un semplice viaggio, bensì un viaggio di nozze.
Torniamo quindi ad analizzare il sintagma spostando il focus sulla determinazione “di nozze” che stranamente finisce per assumere un ruolo preponderante. Ancora una volta potremmo apparire banali ma non deve essere trascurato il fatto che la luna di miele si fa solo e soltanto in occasione dell’evento matrimonio. Il che genera conseguenze di rilievo. Entriamo nel concreto.
Ad oggi 21/4/2020 le restrizioni dureranno fino al 3 maggio come da Decreto del 10aprile. Sulla carta questo vuol dire che dal 4 maggio si potranno celebrare e festeggiare le nozze e potremo tornare a viaggiare. Tutti sappiamo che non sarà così. Lo sanno i futuri sposi, lo sa la chiesa, lo sanno le sale ricevimenti, gli invitati, lo sanno i tour operator e le compagnie aeree. In questo clima di incertezza ognuno prende l’iniziativa fissando un’ipotetica data di ripartenza sulla base di una serie di fattori che non stiamo qui ad elencare.
Ci interessa capire in primis cosa ne sarà del matrimonio. L’evento sarà inevitabilmente condizionato da probabili proroghe delle restrizioni. Ma è chiaro che la celebrazione e la festa sono compromesse. Che probabilità di riuscita ha un evento programmato a maggio o giugno spostato a luglio o agosto (dando per buono che in questi due mesi ci si potrà sposare)? E’ altresì plausibile anche che i matrimoni calendarizzati per luglio ed agosto non andranno a buon fine. Uno dei mille motivi della non riuscita potrebbe essere il calo drastico delle presenze di invitati rispetto agli inviti. Di conseguenza le coppie hanno deciso quanto meno di rinviare le nozze al prossimo anno.
Niente matrimonio significa niente luna di miele…forse.
Non abbiamo però fatto i conti le compagnie aeree e di conseguenza con i tour operator. Anche loro sanno bene che dal 4 maggio non si tornerà a viaggiare e, in assenza di un riferimento normativo certo che sancisca il ritorno all’operatività, hanno disposto ciascuno a modo suo un periodo di stop prolungato e quindi un’ipotetica data di ripartenza. C’è chi (sulla carta!) torna a volare dall’ 1/7, chi dall’ 1/8, chi dall’ 1/9.
Prendiamo come esempio una coppia che si sarebbe dovuta sposare in data 20 giugno e che sarebbe dovuta partire il 5 luglio. Con ovvia probabilità ha spostato la data del matrimonio, probabilmente al prossimo anno o in autunno. Cosa accade (e accade!) se la compagnia aerea con cui avrebbe dovuto volare dispone il ritorno all’operatività dal 1 luglio? Semplice: volo confermato e quindi viaggio confermato ma… matrimonio annullato.
L’organizzatore non ha cancellato il pacchetto e quindi il cliente non ha diritto né al voucher né alla restituzione della somma versata come acconto. Niente rimborso; e non finisce qui. Come da contratto di viaggio firmato in fase di prenotazione, 30 giorni prima della data partenza i clienti dovranno saldare la pratica. “Ma con che soldi?”
In moltissimi casi il viaggio viene saldato a mezzo lista nozze ma… se non c’è il matrimonio non c’è la lista e se non c’è la lista non ci sono i soldi.
Sembra una barzelletta ma il problema è serio. Dal punto di vista civilistico la coppia è obbligata a saldare o in alternativa a cancellare unilateralmente e di propria istanza pagando le penali. L’espressione “di nozze “ magicamente sembra non contare più nulla.
In effetti la legge non prevede la fattispecie giuridica “viaggio di nozze” pur riconoscendo distintamente sia il viaggio che le nozze.
Non è sicuramente questa la sede per discutere su chi ha ragione e chi ha torto, su chi è il carnefice e chi è la vittima. E’ importante a parere nostro per lo meno evidenziare l’esistenza di una situazione paradossale che merita attenzione.
Concludendo, siamo certi che questa panoramica, nonostante le sue lacune e i suoi limiti possa essere di stimolo alla discussione e perché no alla ricerca di possibili soluzioni.
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