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Coronavirus e rimborso del viaggio


Da qualche anno a questa parte, tutti noi abbiamo imparato che prenotare con congruo anticipo è la soluzione economicamente più vantaggiosa ed opportuna perchè ci permette di avere maggiore scelta e disponibilità di servizi.  Ad oggi, quindi, sono tantissimi coloro che navigano in un mare di dubbi ritrovandosi con un viaggio prenotato da effettuare nei prossimi mesi, settimane o addrittura giorni. Non potendo partire per via delle restrizioni “C’è il rimborso?” si chiedono tutti.

Per rispondere a questo interrogativo occorre far luce su una serie di elementi: va innanzitutto premesso che la fattispecie di cui ci occuperemo nei paragrafi seguenti non è quella del viaggiatore che di propria iniziativa decide di cancellare il suo viaggio. A questo argomento non poco complesso riserveremo un articolo poichè meritevole di approfondimenti. Ci occuperemo invece, come premesso, del viaggiatore che non ha la possibilità di partire poichè il proprio viaggio rientra nel periodo delle restrizioni o comunque perchè rientra nel periodo di sospensione dell’operatività dell’erogatore del servizio (che in molti casi eccede il termine ultimo delle restrizioni).

Chiarita la circostanza è opportuno in questa sede discernere le innumerevoli tipologie di viaggio perchè ciascuna ha una differente implicazione in fatto di rimborso. Sul Dizionario Garzanti troviamo:

Viaggio: di studio, di piacere, di nozze, d’affari (…) Viaggio: il viaggiare (…)

E alla voce “viaggiare” troviamo:

Viaggiare: detto di persona, spostarsi da un luogo aun altro, per lo più distante dal primo, con un mezzo di trasporto (…)

Abbiamo scelto alcune tra le numerosissime varianti allo scopo di sciogliere il bandolo della matassa.

Il “Codice del TurismoDecreto Legislativo 79 del 3/5/2011 modificato dal Decreto Legislativo 62 del 6/6/2018 di attuazione della Direttiva UE 2015/2302 all’articolo 33 distingue, tra l’altro: “servizio turistico” il trasporto di passeggeri, l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri (…); e “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza.

Rifacendoci a quanto detto sopra otterremo 3 accezioni distinte: viaggio inteso come trasporto ossia TRASFERIMENTO, come alloggio e quindi SOGGIORNO, e come PACCHETTO.

Una seconda classificazione è quella imputabile alla modalità di prenotazione:

VIAGGIO FAI DA TE: chiameremo così i servizi turistici tra cui trasferimento e/o soggiorno (o la combinazione dei due) che il viaggiatore ha prenotato autonomamente interfacciandosi in via diretta con gli erogatori dei servizi medesimi.

VIAGGIO PRENOTATO PRESSO UN INTERMEDIARIO al banco di un’agenzia oppure sul sito di un’agenzia online.

Come indicato nello schema, abbiamo ottenuto ben 9 categorie di viaggio e chiariamo sin d’ora che a ciascuna di esse corrisponderanno potenziali e differenti modalità di rimborso nonchè una differente procedura di richiesta dello stesso.

Teniamo a precisare che la distinzione di cui sopra non è accademica, non è giuridicamente esatta al 100%, non è completa e non tiene conto di una lunga serie di caratteri distintivi che configurano altre tipologie di viaggio. Non ce ne vogliano addetti ai lavori, colleghi e professionisti del settore. Questo articolo vuol essere nel suo piccolo uno spunto per sviluppare ulteriori riflessioni che possano arricchire la discussione ampliandone l’utilità.

Detto questo possiamo restringere il campo al viaggio inteso come trasferimento a cui corrisponde il biglietto, ossia il titolo acquistato per effettuare il trasferimento. Ci occuperemo in seguito, in altri articoli, sia del soggiorno che del pacchetto perchè meritano un trattamento dedicato.

Torniamo quindi alla fatidica domanda che ci affligge  “C’è il rimborso?” del biglietto?

Analizziamo ora il significato del termine rimborso:

Non va dato per scontato che questo però corrisponda alla restituzione in denaro della somma pagata dal viaggiatore.

In data 2 marzo 2020 è stato varato il DL 9 che recita: “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Ne deriva che il termine rimborso assume due significati: 1. restituzione della somma versata dal cliente e 2. voucher ossia un buono.

La Carta dei Diritti del Passeggero (Regolamento Europeo 261 del 2004) disciplina che nel momento in cui è il vettore a cancellare la partenza, quest’ultimo dovrà rendere l’importo e in più dovrà risarcire il danno al passeggero che fornisce prova di esser stato danneggiato dalla mancata partenza.

“C’è qualquadra che non cosa”… direbbe Luca Giurato. Da una parte l’UE obbliga il vettore alla restituzione della somma, e dall’altra lo stato fornisce l’alternativa del voucher. Quale norma si applica allora alla cancellazione “causa coronavirus” ? “Chi ha ragione?”

Stando alla Gerarchia delle Fonti del Diritto, decreti legge e regolamenti sono entrambi fonti primarie ma i regolamenti si trovano un gradino più in alto. Ciò significa (se pur in maniera riduttiva e incompleta) che il Decreto Legge n 9 di cui sopra non può dire qualcosa di diverso rispetto al Regolamento UE 261. E’ una chiara situazione di conflitto normativo su cui dovrebbe prevalere il regolamento. Ha ragione l’UE ma…

A questo proposito infatti si è espresso Stefan de Keersmaeker, portavoce della Commissione Europea sottolineando che in tutti i casi di cancellazione del trasferimento da parte del vettore “causa coronavirus” va applicato il Regolamento UE 261 e per nessun motivo si potrà ricorrere ai voucher. La commissione inoltre, riconoscendo lo status di circostanza eccezionale ha fatto decadere l’obbligo per i vettori di risarcire il danno.

In parole povere? Al passeggero sarà reso l’importo pagato per l’acquisto del biglietto. Vediamo cosa accade o cosa dovrebbe accadere per ogni tipologia di trasferimento in base alla modalità di acquisto:

BIGLIETTO FAI DA TE: ciascuna compagnia da cui il viaggiatore ha acquistato il titolo di viaggio avrà una procedura differente di rimborso. Forniamo alcuni esempi a titolo meramente esemplificativo. Lufthansa ha messo a disposizione un numero dedicato +39 0899198000 disponibile h24 da contattare “solo se la vostra data di viaggio è nei prossimi 3 giorni” dato l’evolversi continuo della situazione. Sarà possibile in tal modo richiedere la restituzione dell’importo pagato o, volendo, si potrà spostare la data di partenza. Transavia invece rimborsa di default i voli cancellati inviando comunicazione a mezzo posta elettronica e riaccreditando automaticamente l’importo sulla carta da cui il cliente ha effettuato l’acquisto. Non è richiesta pertanto nessuna procedura. Ryanair, dopo aver notificato la cancellazione con una mail, richiede l’accesso all’area clienti del suo sito su cui il cliente potrà scegliere se riprogrammare il viaggio o se richiedere la restituzione dell’importo.

BIGLIETTO PRENOTATO AL BANCO DI UN’AGENZIA O SUL SITO DI UN’AGENZIA ONLINE: le condizioni di rimborso restano invariato. La richiesta tuttavia in questo caso andrà fatta all’agenzia che ha prenotato il biglietto e che a sua volta si interfaccerà con la compagnia di trasporti. C’è da precisare che i “diritti di agenzia” pagati dal cliente all’agenzia per la consulenza e/o per l’emissione dei biglietti non saranno rimborsati (a meno che non sia l’agente a volerlo fare di sua istanza) perchè costituiscono il corrispettivo del lavoro svolto dall’agente in fase di prenotazione ed emissione del titolo di viaggio.

Le tempistiche sono variabili e dipendono, com’è comprensibile, dalla mole di lavoro che affligge tutti gli operatori del comparto in questo periodo davvero difficile.

Concludendo si può dire che il rimborso c’è almeno sulla carta. Dal canto nostro abbiamo fornito una panoramica della situazione che però presenta per sua natura una miriade di casi distinti e di variabili.  Ci auguriamo che le lacune di questo articolo spingano coloro che hanno avuto esperienze differenti a fornire il loro contributo in modo da poter condividere altre informazioni utili.

Ce la faremo, insieme! Perchè insieme è più bello!

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